Decreto ingiuntivo della banca: il tempo della difesa è subito
Quando una banca ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore spesso pensa che ormai non ci sia più nulla da fare. Non è così. L’opposizione al decreto ingiuntivo è disciplinata dall’art. 645 c.p.c. e consente di aprire il contraddittorio pieno sul credito azionato, sulla sua prova, sugli interessi, sulle clausole contrattuali e sulle eventuali garanzie accessorie. Proprio per questo, aspettare o limitarsi a trattare informalmente con la banca è spesso l’errore più grave.
Prima ancora di scegliere la linea difensiva, è essenziale acquisire la documentazione bancaria del rapporto: contratto, estratti, contabili, eventuali piani di ammortamento, atti di messa in mora, fideiussioni e condizioni applicate. Anche qui torna centrale l’art. 119 TUB, che riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni. Questa verifica è fondamentale sia per opporsi, sia per negoziare in modo serio un eventuale accordo.
Sul piano sostanziale, l’opposizione può servire a contestare il quantum, le clausole, gli interessi, la legittimazione della cessionaria del credito o la stessa esistenza del titolo contrattuale invocato. In altri casi, invece, può essere la leva per costruire un accordo transattivo più equilibrato. Ma la regola di fondo resta una: quando arriva il decreto ingiuntivo della banca, il primo passo non è pagare per paura, ma far leggere subito gli atti.
I termini per dispiegare l’opposizione sono perentori: se spirano il titolo diviene esecutivo.
Per info : Studio Legale Contessa – Avv Mario Pio Contessa
