Fideiussioni ABI nulle e liberazione del garante: le novità 2025 della Cassazione

Il 2025 segna un passaggio decisivo per chi ha firmato fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI e per i garanti che vogliono ottenere la nullità della fideiussione o la loro liberazione.

Da un lato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un fideiussore, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Genova con la recente ordinanza n. 29933 del 12 novembre 2025, in tema di fideiussione per obbligazione futura e di violazione dell’art. 1956 c.c..

Dall’altro, il Primo Presidente della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le questioni più delicate sulle fideiussioni ABI e sulla loro nullità per violazione della normativa antitrust, incluse le ricadute sulle fideiussioni specifiche e sulla decadenza semestrale (sei mesi) ex art. 1957 c.c.

Lo Studio Legale Contessa assiste i garanti che intendono tutelare le proprie ragioni e le proprie difese.
Con decreto del 12 novembre 2025, il Primo Presidente della Cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa, assegnando alle Sezioni Unite civili i quesiti chiave sulle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI.

Le questioni principali riguardano:

Nullità per violazione antitrust: se la nullità, collegata al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, si estenda anche alle fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002–2005 e se basti la mera riproduzione delle clausole ABI censurate (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.) per far dichiarare la fideiussione bancaria nulla.

Fideiussioni specifiche nulle: se la nullità colpisca solo le fideiussioni omnibus o anche le fideiussioni specifiche, spesso utilizzate su singoli mutui o aperture di credito.

“Sei mesi” ex art. 1957 c.c. e clausole a prima richiesta: se la clausola di pagamento a prima richiesta consenta alla banca di evitare la decadenza semestrale limitandosi a una diffida stragiudiziale, oppure se sia comunque necessario agire giudizialmente entro sei mesi

© 2024 Avv. Mario Pio Contessa

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