SAL non pagati: cosa può fare l’impresa quando il committente non paga

Nel settore degli appalti edilizi privati il mancato pagamento degli stati avanzamento lavori rappresenta una delle cause più frequenti di contenzioso tra imprese e committenti. L’appaltatore ha eseguito i lavori, ha emesso regolare fattura sullo stato avanzamento concordato, ma il pagamento non arriva. Cosa può fare concretamente?

Cos’è il SAL e come funziona nel contratto di appalto

Lo stato avanzamento lavori è il documento contabile che certifica la quantità e il valore dei lavori eseguiti fino a un determinato momento, e costituisce il presupposto per l’emissione del certificato di pagamento e la relativa fatturazione. Nei contratti di appalto ben redatti la cadenza dei SAL, i termini di pagamento e le conseguenze dell’inadempimento sono disciplinati espressamente.

In assenza di una disciplina contrattuale specifica si applicano le norme del codice civile sull’appalto, in particolare gli artt. 1655 e seguenti c.c., nonché le disposizioni sui termini di adempimento delle obbligazioni pecuniarie e sul risarcimento del danno da inadempimento.

Il diritto alla sospensione dei lavori

Una delle tutele più immediate a disposizione dell’appaltatore in caso di mancato pagamento è la sospensione dei lavori. L’art. 1460 c.c. — eccezione di inadempimento — consente alla parte che non ha ricevuto quanto dovuto di sospendere la propria prestazione, a condizione che l’inadempimento del committente sia grave e non sia contrario a buona fede.

La sospensione deve essere comunicata per iscritto al committente, con indicazione precisa della causa e dell’importo non corrisposto, e deve essere proporzionata all’entità dell’inadempimento. Una sospensione immotivata o sproporzionata potrebbe ritorcersi contro l’appaltatore, esponendolo a richieste di risarcimento.

Il decreto ingiuntivo: strumento rapido ed efficace

Quando il credito è certo, liquido ed esigibile — come accade per i SAL regolarmente certificati e fatturati — l’appaltatore può ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e seguenti c.p.c. Si tratta di uno strumento particolarmente efficace perché consente di ottenere un titolo esecutivo in tempi relativamente brevi, senza necessità di un processo ordinario.

Se il contratto di appalto o la fattura è provata documentalmente, il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche in forma provvisoriamente esecutiva, consentendo all’appaltatore di procedere immediatamente al pignoramento dei beni del committente in caso di mancata opposizione.

Le partite incagliate e la gestione del contenzioso

Nei cantieri di maggiore complessità capita frequentemente che emergano contestazioni sui SAL: il committente contesta la qualità dei lavori, la rispondenza al progetto o la quantità delle lavorazioni eseguite. In questi casi si parla di partite incagliate, cioè di voci di credito che restano sospese in attesa di definizione.

La gestione corretta di queste situazioni richiede una documentazione precisa e tempestiva: verbali di cantiere, fotografie, relazioni del direttore dei lavori, corrispondenza scritta. In assenza di documentazione adeguata diventa molto difficile far valere il proprio credito in sede giudiziale.

Quando coinvolgere anche il subappaltatore

Nei rapporti a tre — committente, appaltatore, subappaltatore — il mancato pagamento del SAL da parte del committente all’appaltatore si ripercuote spesso sui subappaltatori. Va ricordato che il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) negli appalti pubblici prevede specifiche tutele per i subappaltatori, tra cui il pagamento diretto in determinate condizioni. Negli appalti privati la tutela del subappaltatore passa invece attraverso il contratto e gli strumenti civilistici ordinari.

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, appaltatori e committenti in tutta Italia nelle controversie relative a mancato pagamento di SAL, appalti edilizi, recupero crediti in edilizia e contenziosi tra appaltatore e committente, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Funo di Argelato, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro — a Modena — inclusi Castelvetro, Vignola, Maranello, Formigine — e a Ferrara e provincia.

© 2024 Avv. Mario Pio Contessa

P.I.: 04013761202

logo-footer