Modello 231 nelle imprese edili: il meccanismo che può salvare l’azienda dalla condanna
Molti imprenditori del settore delle costruzioni conoscono l’esistenza del “Modello 231” ma ne ignorano il funzionamento concreto e, soprattutto, il motivo per cui la sua adozione può fare la differenza tra una condanna dell’azienda e il suo proscioglimento. Vale la pena spiegarlo in termini chiari.
Il rischio: quando risponde l’azienda, non solo la persona
Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. È un cambiamento profondo: accanto alla responsabilità penale della persona fisica che commette il reato, può sorgere una responsabilità autonoma dell’ente — società, consorzio — nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.
Le conseguenze per l’azienda sono pesanti: sanzioni pecuniarie per quote, sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sospensione di autorizzazioni, l’esclusione da agevolazioni, fino, nei casi più gravi, all’interdizione dall’esercizio dell’attività. Per un’impresa edile che lavora con committenti pubblici o partecipa a gare, una sanzione interdittiva può significare la paralisi operativa.
Perché il settore edile è particolarmente esposto
Tra i reati presupposto che possono generare la responsabilità dell’ente, alcuni sono strutturalmente vicini all’attività di cantiere. I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro — segnatamente l’omicidio colposo e le lesioni gravi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, richiamati dall’art. 25-septies del decreto — rappresentano il rischio più evidente in edilizia. A essi si affiancano i reati ambientali, i reati contro la pubblica amministrazione e, per gli enti che vi sono soggetti, altri reati previsti dal catalogo, oggetto nel tempo di progressiva espansione.
La molteplicità di soggetti presenti in cantiere, la catena di subappalti e la centralità della sicurezza rendono l’impresa edile un terreno dove il rischio-reato è concreto e quotidiano.
Il cuore del sistema: l’esimente
Qui sta il punto decisivo. Il decreto prevede che l’ente non risponda se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, gli artt. 6 e 7 del decreto delineano le condizioni dell’esonero: l’adozione di un Modello idoneo, l’affidamento della vigilanza sul suo funzionamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’attuazione effettiva del Modello e l’elusione fraudolenta del Modello da parte dell’autore del reato. La ripartizione dell’onere della prova è più gravosa per l’ente quando il reato è commesso da un apicale, mentre presenta profili diversi quando l’autore è un sottoposto.
In sintesi: il Modello, se idoneo ed effettivamente attuato, è lo strumento che consente all’azienda di dimostrare di aver fatto quanto ragionevolmente esigibile per prevenire il reato, e di sottrarsi così alla responsabilità.
L’Organismo di Vigilanza: non un adempimento formale
Elemento indispensabile del sistema è l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.), a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. Perché l’esimente operi, l’O.d.V. deve possedere requisiti effettivi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione. Un O.d.V. nominato solo sulla carta, privo di reali poteri o inattivo, espone l’ente al rischio che il Modello venga giudicato non “efficacemente attuato”, vanificando la protezione.
L’errore da evitare: il Modello “fotocopia”
Il punto su cui la giurisprudenza è più severa è l’idoneità concreta del Modello. Un Modello standardizzato, scaricato da un formulario e non calato sulla realtà specifica dell’impresa, rischia di essere ritenuto inidoneo proprio nel momento in cui servirebbe. Il Modello idoneo presuppone una mappatura delle attività a rischio reato specifica dell’azienda, protocolli di prevenzione calibrati sui suoi processi produttivi, un sistema disciplinare, flussi informativi verso l’O.d.V. e un’attività di formazione effettiva.
Per un’impresa o un consorzio edile questo significa un Modello che parli il linguaggio del cantiere: gestione dei subappalti, sicurezza, rapporti con le stazioni appaltanti, qualificazione.
Cosa valutare prima di adottare un Modello 231
- La mappatura dei rischi-reato propri dell’attività concretamente svolta
- L’esistenza e l’adeguatezza delle procedure aziendali già in essere
- La struttura e la composizione dell’Organismo di Vigilanza più adatta all’ente
- Il coordinamento con il sistema di gestione della sicurezza e con la documentazione di cantiere
- L’aggiornamento periodico del Modello, che non è un documento statico ma va rivisto nel tempo
Conclusione
Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, consorzi e operatori del settore delle costruzioni in tutta Italia nella redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, nella costituzione e nell’attività degli Organismi di Vigilanza e nella compliance d’impresa, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.
