Rottamazione-quinquies e liti pendenti: cosa valutare prima di aderire
Chi ha una lite pendente e sta valutando la Rottamazione-quinquies non dovrebbe fermarsi alla sola domanda “quanto risparmio?”, ma deve chiedersi soprattutto cosa succede al processo. Le informazioni ufficiali di Agenzia delle entrate-Riscossione confermano che la domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026 e che l’esito con le somme dovute sarà comunicato entro il 30 giugno 2026. Già questo dato impone una gestione coordinata tra scadenze della definizione e scadenze del giudizio.
Il primo controllo, quindi, è sempre preliminare: non tutti i carichi sono definibili e non sempre conviene aderire se la cartella o l’atto presentano vizi seri. Agenzia delle entrate-Riscossione precisa infatti che la Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma la convenienza reale dipende dalla natura del debito e dalla struttura della pretesa. In presenza di un contenzioso ben fondato, la scelta tra definizione e prosecuzione della causa va valutata con particolare prudenza.
Il punto più delicato è proprio il rapporto tra definizione agevolata e processo pendente. Su questo terreno, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026, pronunciandosi però sulla rottamazione-quater, hanno affermato che, ai fini dell’estinzione del giudizio, è sufficiente il versamento della prima o unica rata, con presentazione della relativa documentazione, e che l’estinzione comporta anche l’inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato. Pur trattandosi di un precedente riferito alla quater, il principio impone oggi una cautela massima anche nella gestione della quinquies, quando esiste un giudizio in corso.
In pratica, chi aderisce alla definizione mentre ha una causa pendente deve evitare un errore molto frequente: far chiudere il processo senza avere un piano di pagamento realmente sostenibile. Se infatti la definizione poi diventa inefficace per mancato o tardivo pagamento, il contribuente rischia di trovarsi senza i benefici della rottamazione e, al tempo stesso, con il processo ormai compromesso o non più utile come strumento di difesa. Anche Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che la definizione può diventare inefficace in caso di inadempimento secondo le regole previste dalla legge.
Per questo, dal punto di vista operativo, la regola è semplice: prima si verifica se il carico è davvero definibile, poi si valuta la forza del contenzioso, e solo dopo si decide se aderire. In alcuni casi la Rottamazione-quinquies è la scelta migliore per mettere in sicurezza la posizione; in altri, è preferibile proseguire la difesa oppure affiancare strumenti diversi, come rateizzazione ordinaria o procedure della crisi.
Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste i contribuenti nella valutazione della convenienza della definizione agevolata e nella gestione coordinata tra cartelle esattoriali, contenzioso pendente e rapporti con Agenzia delle entrate-Riscossione.
