Quando una persona muore, gli eredi non ricevono solo beni e risparmi, ma anche i debiti, comprese le cartelle esattoriali intestate al defunto. In linea generale, accettare l’eredità significa farsi carico delle imposte e tasse non pagate dal de cuius, ma con una distinzione fondamentale: le sanzioni amministrative e penali non si trasmettono, perché legate alla responsabilità personale del defunto.
Questo consente agli eredi, in molti casi, di chiedere sgravi parziali, pagando solo le imposte e facendo cancellare sanzioni e sovrattasse non più dovute. Prima di decidere se accettare o meno, è possibile verificare la situazione debitoria del defunto tramite apposita istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione ed esaminare eventuali cartelle prescritte o viziate.
Gli eredi hanno diverse leve di protezione:
1. la rinuncia all’eredità, che li libera integralmente da beni e debiti;
2. l’accettazione con beneficio d’inventario, che separa il patrimonio ereditario da quello personale, limitando la responsabilità ai soli beni ricevuti;
3. la possibilità di chiedere la rateizzazione delle cartelle ereditate, spesso dopo aver escluso le sanzioni non trasmissibili.
Le regole di notifica delle cartelle cambiano a seconda del tempo trascorso dal decesso (notifica “agli eredi del sig. …” entro un anno; notifica nominativa a ciascun erede dopo un anno). Gli eredi rispondono in proporzione alla propria quota, ma l’Agenzia può rivolgersi anche a uno solo, che poi avrà diritto di rivalsa sugli altri coeredi.
La gestione di cartelle esattoriali ereditate richiede attenzione su prescrizione, natura dei debiti, termini per accettare o rinunciare e corretta valutazione del rischio patrimoniale.
Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa, con sede a Bologna (Strada Maggiore 54), assiste gli eredi nel:
1. verificare cartelle e ruoli a carico del defunto;
2. valutare se conviene rinunciare o accettare con beneficio d’inventario;
3. chiedere sgravi di sanzioni, rateizzazioni sostenibili
4. difendersi da eventuali azioni esecutive dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
