Quando la contestazione sui bonus edilizi colpisce un soggetto diverso dal beneficiario originario — ad esempio il cessionario del credito, il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura o altro soggetto coinvolto nella circolazione del credito — la prima regola è non dare per scontata la propria responsabilità. L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 disciplina infatti l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito, e il quadro normativo oggi distingue con maggiore attenzione la posizione del beneficiario originario da quella del cessionario.
Il punto centrale, sul piano difensivo, è la buona fede del cessionario. La disciplina dei commi 6-bis e 6-quater dell’art. 121, come chiarita anche dall’Agenzia delle Entrate, valorizza il possesso della documentazione relativa all’intervento e precisa che la sola mancanza di uno dei documenti elencati non integra automaticamente, da sola, dolo o colpa grave del cessionario. In altri termini, se il soggetto che ha acquistato il credito dimostra di avere agito con diligenza e di aver raccolto la documentazione rilevante, la sua posizione difensiva è molto più forte.
In concreto, quindi, quando arriva un atto di recupero o una contestazione, bisogna verificare subito tre profili: chi è il vero destinatario sostanziale della pretesa, quale documentazione esiste a supporto della cessione e se l’Agenzia ha realmente motivato la responsabilità del soggetto contestato. Questo vale soprattutto nei casi in cui il credito sia stato acquistato da banche, imprese o altri cessionari che non hanno materialmente fruito della detrazione originaria. Inoltre, quando il problema nasce da errori nella gestione della cessione già accettata, la stessa Agenzia delle Entrate ha previsto una procedura per chiedere il rifiuto o l’annullamento dell’accettazione dei crediti nei casi consentiti.
La difesa, quindi, non si improvvisa: occorre ricostruire l’intera filiera documentale della pratica, distinguere eventuali errori formali da contestazioni sostanziali e valutare tempestivamente la strategia migliore.
Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa, con sede in Bologna, assiste contribuenti, imprese, fornitori e cessionari nelle controversie relative a bonus edilizi, cessione del credito, recuperi fiscali e contenzioso tributario. Ogni posizione va esaminata in concreto, perché nelle contestazioni sui bonus edilizi la differenza tra responsabilità effettiva e contestazione infondata passa spesso proprio dalla qualità della documentazione e dalla corretta impostazione della difesa.
