Il saldo e stralcio del debito bancario non è un diritto automatico del debitore, ma una soluzione negoziale che si costruisce caso per caso. In termini giuridici, il suo fondamento sta nella transazione ex art. 1965 c.c., cioè in un accordo con cui le parti chiudono o prevengono una controversia mediante reciproche concessioni. Questo significa che la banca o la finanziaria non sono obbligate ad accettare qualsiasi proposta: la trattativa funziona solo se è costruita in modo credibile, documentato e sostenibile.

Prima di formulare una proposta, però, bisogna sapere quanto si deve davvero.

È essenziale ricostruire il rapporto: capitale residuo, interessi, eventuali spese, penali, atti giudiziali già notificati, segnalazioni e garanzie accessorie. In questa fase è molto utile il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119 TUB. Senza questa verifica, il rischio è negoziare “al buio” e accettare importi non corretti o non dimostrati.

Dal punto di vista strategico, il saldo e stralcio funziona meglio quando il debitore si muove prima che la posizione degeneri in esecuzione piena, ma può essere utile anche in presenza di decreto ingiuntivo, precetto o trattative con società cessionarie del credito. La differenza la fa sempre la qualità dell’impostazione: proposta seria, riserva liberatoria chiara, rinuncia integrale della controparte e disciplina precisa degli effetti sull’eventuale fideiussore.


Un saldo e stralcio ben fatto non si improvvisa.

Prima si verifica il debito, poi si sceglie se trattare, contestare o usare entrambe le leve in modo coordinato.

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