Liberazione del fideiussore bancario: non basta invocarla, bisogna dimostrarla


La liberazione del fideiussore bancario è uno dei temi più ricercati da chi ha firmato garanzie personali per società, familiari o terzi debitori. Ma è anche uno dei più fraintesi. La disciplina civilistica impone una verifica puntuale degli artt. 1956 e 1957 c.c., oltre che del contenuto concreto della fideiussione. In particolare, la Banca d’Italia, nel Provvedimento n. 55/2005, ha richiamato sia la criticità della deroga ai termini dell’art. 1957 c.c., sia il fatto che la rinuncia preventiva del fideiussore alle tutele dell’art. 1956 c.c. è stata colpita dalla riforma del 1992, che ne sanziona l’invalidità.

Sul piano pratico, la liberazione non si ottiene con formule generiche. Occorre verificare se la banca abbia continuato a concedere o mantenere credito in una situazione critica del debitore, se abbia coltivato tempestivamente le proprie azioni, se il testo della fideiussione contenga clausole di deroga, e se tali clausole siano valide o contestabili. Proprio per questo la difesa del fideiussore va costruita su documenti, cronologia dei rapporti, affidamenti concessi e testo integrale della garanzia.

In molti casi, il fideiussore commette l’errore di concentrarsi solo sulla lettera di richiesta della banca. Il vero punto, invece, è ricostruire come si è formato il debito garantito e quali scelte abbia fatto l’istituto nel corso del rapporto. È lì che si gioca l’eventuale liberazione o, comunque, una riduzione del rischio personale.


La liberazione del fideiussore non è automatica e non va promessa in astratto. È una questione di atti, clausole e comportamento della banca.

Per info: Studio Legale Contessa – Avv Mario Pio Contessa

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