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La tutela del consumatore nell’ambito dei negoziati contrattuali viene affrontata attraverso specifiche disposizioni normative, tra cui l’art. 1469 ter quarto comma, che mira a prevenire clausole abusive. Questo articolo stabilisce che le clausole soggette a trattativa individuale non possono essere considerate vessatorie, riconoscendo così l’importanza della volontà reale delle parti coinvolte. Tuttavia, l’efficacia di questa normativa dipende dall’effettiva modifica di almeno una clausola durante i negoziati, evidenziando l’importanza dell’effettività della trattativa individuale. La giurisprudenza solleva ulteriori interrogativi sull’effettività della trattativa individuale, suggerendo che la mera approvazione per iscritto di tali clausole non è sufficiente. In conclusione, per garantire una tutela effettiva dei consumatori, è necessario assicurare che la trattativa individuale sia sostanziale e non limitata a formalità superficiali.
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Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia d’Impresa; Sez. XIV – Giudice Dott. Stefano Tarantola – 22 dicembre 2023.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, ha accolto l’istanza reiterata dell’attore volta ad ottenere l’esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche.
MASSIMA
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese ha accolto l’istanza reiterata dall’attore volta ad ottenere l’esibizione ex art. 210 c.p.c. del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche, al fine di dimostrare l’esistenza dell’intesa illecita, con riferimento al periodo anteriore a quello del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone) ha ribadito che il creditore ai fini della prova processuale attinente la titolarità dei crediti ceduti in blocco il creditore deve tassativamente allegare in atti il contratto di cessione e non solo l’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Eppure attualmente è pratica comune delle Banche cedere in blocco i propri crediti in sofferenza a società di recupero – SPV – le quali successivamente aggrediscono i debitori cal fine di munirsi di un titolo idoneo per procedere ad esecuzione. Si pensi ad esempio a un decreto ingiuntivo.
Tuttavia le suddette società spesso agiscono in mancanza di un contratto di cessione dei crediti.
E’ quindi rilevante che la Suprema Corte abbia pronunciato la decisione succitata: in questo modo è stata bloccata ogni possibile azione ai danni del debitore.
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Per regola generale se è accertata la carenza, anche parziale, dei requisiti per la detrazione, l’Agenzia delle entrate recupera la detrazione non spettante nei confronti del contribuente beneficiario della detrazione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Sia in caso di fruizione diretta in dichiarazione, sia in caso di opzione di cessione del credito/sconto fattura, il recupero avviene sempre in capo al contribuente, cioè del soggetto beneficiario dell’agevolazione. Peraltro– in tal caso – avendo operato diversi soggetti giuridici quali ad esempio l’impresa edile che ha eseguito i lavori – potrebbe ravvisarsi la fattispecie del c.d. “concorso nella violazione”. Si tratta del concetto giuridico in forza del quale il soggetto che ha concorso con il contribuente nella violazione risponderà della stessa sanzione spettante al contribuente: il 30% dell’imposta non versata (art. 13 Dlgs 471/97); a titolo proprio.
Tuttavia l’aspetto importante è il seguente ovvero: l’atto di recupero è un atto amministrativo e, pertanto, deve disporre di una serie di requisiti formali in mancanza dei quali possono ravvisarsi diversi profili di nullità.
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