Esdebitazione del debitore incapiente: la seconda opportunità per chi non ha nulla da offrire
Tra gli strumenti previsti dal Codice della crisi ce n’è uno destinato alla situazione più estrema: quella del debitore che, a causa del sovraindebitamento, non dispone di alcun patrimonio né di redditi da offrire ai creditori. Per questi casi la legge prevede l’esdebitazione del debitore incapiente, una misura che consente, a rigorose condizioni, di liberarsi comunque dei debiti.
Cos’è e dove è disciplinata
L’esdebitazione del debitore incapiente è prevista dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Si tratta di uno strumento innovativo, coerente con il principio europeo della seconda opportunità: consente alla persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, di ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti.
È una misura eccezionale, che si differenzia dalle altre procedure di sovraindebitamento proprio perché non presuppone un pagamento, nemmeno parziale, ai creditori al momento della sua concessione.
Le condizioni: meritevolezza e “una sola volta”
Proprio per la sua natura eccezionale, l’accesso è subordinato a condizioni stringenti. La misura è riservata al debitore persona fisica meritevole: è quindi esclusa in presenza di condotte dolose o gravemente colpose nella determinazione del sovraindebitamento, o di atti in frode ai creditori. Inoltre l’esdebitazione dell’incapiente può essere ottenuta, di regola, una sola volta.
La legge prevede altresì che, qualora entro un determinato periodo successivo sopravvengano utilità rilevanti tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura apprezzabile, il debitore sia tenuto al pagamento nei limiti previsti. Non si tratta quindi di una cancellazione incondizionata e definitiva a prescindere da ogni sopravvenienza. (I presupposti, i limiti temporali e la misura delle sopravvenienze rilevanti vanno verificati nel testo vigente dell’art. 283 CCII e nella sua applicazione concreta.)
Il ruolo dell’OCC e del giudice
Anche in questo caso la procedura passa attraverso un Organismo di Composizione della Crisi, che assiste il debitore e redige una relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento e sulla condotta del debitore, elemento centrale ai fini della valutazione di meritevolezza. La decisione spetta al giudice, che verifica la sussistenza dei presupposti.
Cosa valutare prima di attivare la procedura
- L’effettiva incapienza patrimoniale e reddituale attuale
- La meritevolezza della condotta, elemento decisivo per l’accesso
- L’assenza di atti in frode ai creditori
- La circostanza di non aver già beneficiato in precedenza della misura
- La ricostruzione documentata delle cause del sovraindebitamento
Conclusione
Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste privati, famiglie e imprese in tutta Italia nelle procedure di sovraindebitamento, esdebitazione, liquidazione controllata e crisi d’impresa, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.
