Pignoramento dello stipendio: quanto può davvero essere trattenuto
“Quanto mi possono pignorare dallo stipendio?” È una delle prime domande di chi riceve la notizia di un pignoramento della retribuzione per cartelle esattoriali. La risposta non è “tutto”: la legge fissa limiti precisi, e verificarne il rispetto è spesso il primo passo per difendersi.
Come agisce l’Agenzia della Riscossione sullo stipendio
Quando il debitore è un lavoratore dipendente, Agenzia delle Entrate-Riscossione può aggredire la retribuzione attraverso il pignoramento presso terzi, notificando l’atto al datore di lavoro nella sua qualità di terzo debitore. Il datore, ricevuto l’atto, è tenuto a trattenere le somme nei limiti di legge e a versarle all’ente.
Il limite del quinto e le sue graduazioni
Il principio cardine è che lo stipendio non è pignorabile per intero. Per i crediti riscossi tramite ruolo, l’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce limiti graduati in funzione dell’importo della retribuzione: la quota pignorabile varia a seconda che lo stipendio sia entro o oltre determinate soglie, con un tetto che, per la fascia più elevata, si attesta comunque su una frazione della retribuzione. In termini generali, il riferimento resta la logica del “quinto”, con adattamenti previsti dalla disciplina della riscossione. (Le percentuali e le soglie esatte previste dall’art. 72-ter vanno verificate nel testo vigente: la disposizione ha una formulazione articolata e va applicata al caso concreto.)
Va inoltre ricordato che, quando concorrono più cause di pignoramento (ad esempio un pignoramento per crediti alimentari e uno per cartelle), operano regole di cumulo che pongono comunque un limite complessivo alla trattenuta.
Stipendio già accreditato sul conto: regole diverse
Un profilo spesso frainteso riguarda lo stipendio già accreditato sul conto corrente. Quando la retribuzione è ormai confluita sul conto, il pignoramento del saldo segue regole proprie, con soglie di impignorabilità collegate all’importo dell’assegno sociale. È una disciplina distinta da quella della trattenuta in busta paga, e va tenuta presente perché incide sulla parte effettivamente aggredibile.
Cosa verificare
- Se le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate e non sono prescritte
- Se la quota trattenuta rispetta i limiti dell’art. 72-ter D.P.R. n. 602/1973
- Se sono in corso più procedure e se è rispettato il limite complessivo di cumulo
- Se erano attive rateizzazioni o sospensioni che avrebbero dovuto impedire l’azione
- Se la parte di stipendio accreditata sul conto è stata aggredita nel rispetto delle soglie di impignorabilità
I rimedi
A seconda del vizio, si può agire con l’opposizione agli atti esecutivi, con la richiesta di sospensione in autotutela o con il ricorso alla giustizia tributaria per i vizi delle cartelle presupposte. I termini sono brevi: intervenire subito è essenziale per evitare che le trattenute proseguano.
Conclusione
Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste lavoratori e imprese in tutta Italia nelle controversie relative a pignoramento dello stipendio, cartelle esattoriali, pignoramenti presso terzi e procedure Agenzia delle Entrate-Riscossione, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.
