Recupero bonus edilizi con sanzioni e interessi: come difendersi davvero
Chi riceve un atto di recupero per bonus edilizi non dovrebbe partire dall’idea che si debba sempre pagare subito. La prima verifica è tecnica: capire se l’Agenzia delle Entrate sta contestando un credito non spettante oppure un credito inesistente, perché da questa distinzione dipendono conseguenze molto diverse sul piano sanzionatorio e difensivo. L’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 definisce oggi il credito inesistente come quello per cui manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati; le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi chiarito che, se manca anche solo uno di questi due requisiti, il credito non va qualificato come inesistente ma resta nell’area meno grave del credito non spettante.
Nel contenzioso sui bonus edilizi questo passaggio è decisivo. Non basta, infatti, che vi sia un errore, una contestazione documentale o un’irregolarità formale per parlare automaticamente di credito inesistente. Proprio per questo, quando arriva il recupero, bisogna ricostruire con precisione la pratica: titoli edilizi, bonifici parlanti, asseverazioni, visto di conformità, comunicazioni ENEA, effettiva esecuzione dei lavori e corretto utilizzo del credito. Anche la disciplina della cessione e dello sconto in fattura prevista dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 è stata irrigidita nel tempo, e la prassi dell’Agenzia ha chiarito che sul cessionario può gravare una responsabilità solidale in presenza di dolo o colpa grave, ferma la possibilità di dimostrare la propria diligenza.
Un altro punto spesso trascurato riguarda la buona fede. Lo Statuto del contribuente stabilisce che non si applicano sanzioni né interessi moratori quando il contribuente si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria poi modificate, oppure quando il suo comportamento deriva da fatti direttamente conseguenti a errori o ritardi dell’Amministrazione stessa. In una materia come quella dei bonus edilizi, caratterizzata da continue modifiche normative e interpretative, questo profilo può diventare centrale nella difesa.
In pratica occorre preliminarmente: leggere subito l’atto, qualificare correttamente la contestazione, ricostruire l’intero fascicolo documentale e valutare se impugnare o definire. Quando la pretesa è fondata, si lavora per ridurre il danno economico; quando invece emergono vizi nella qualificazione del credito, nella motivazione o nella documentazione istruttoria, il contribuente ha interesse a reagire con tempestività in sede tributaria.
Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa, con sede in Bologna, assiste contribuenti, professionisti, imprese e condomìni nelle contestazioni relative a bonus edilizi, atti di recupero, sanzioni fiscali e contenzioso tributario.
