Ti chiede il pagamento una società che non conosci? Deve prima provare di essere titolare del credito
Sempre più spesso il debitore si vede notificare un decreto ingiuntivo o una richiesta di pagamento da una società diversa dalla banca originaria, subentrata a seguito di cessione o cartolarizzazione del credito. Prima di pagare o di subire l’azione, è legittimo pretendere una prova: chi agisce deve dimostrare di essere effettivamente titolare del credito che reclama.
Il principio: chi agisce deve provare la propria legittimazione
Chi cede e chi acquista un credito compiono un’operazione lecita e frequente, disciplinata dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile e, per le operazioni di cartolarizzazione, dalla legge n. 130/1999. Ma il subentro del cessionario nel diritto di credito presuppone che la cessione sia realmente avvenuta e che riguardi proprio quel credito. Quando il cessionario agisce in giudizio, grava su di lui l’onere di dimostrare la titolarità del credito azionato: è un presupposto della sua legittimazione ad agire.
La prova della cessione: non basta affermarla
Il punto critico riguarda proprio la prova. Nelle operazioni di cartolarizzazione la cessione avviene spesso “in blocco”, con pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale che individua i crediti ceduti per categorie e criteri, in luogo della notifica individuale al debitore. La pubblicazione dell’avviso, tuttavia, può non essere di per sé sufficiente a dimostrare che quello specifico credito rientri effettivamente nel perimetro della cessione, soprattutto quando l’indicazione è generica.
Ne deriva che il debitore può legittimamente contestare l’idoneità della documentazione prodotta a provare la titolarità del credito, chiedendo che il cessionario dimostri, con documentazione adeguata, l’inclusione della propria posizione nell’operazione di cessione. (La sufficienza dei diversi mezzi di prova della cessione è oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale articolata e va verificata in concreto rispetto alla documentazione effettivamente prodotta.)
Le eccezioni opponibili al cessionario
Va inoltre ricordato un principio generale a tutela del debitore: il cessionario acquista il credito nella stessa situazione in cui si trovava presso il cedente. Il debitore ceduto può quindi opporre al cessionario, in linea di massima, le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del creditore originario — relative alla validità, all’entità e all’esigibilità del credito — salvi i limiti previsti dalla legge. Contestazioni su interessi, anatocismo, usura o vizi del rapporto originario non si “azzerano” con la cessione.
Cosa verificare di fronte a una richiesta del cessionario
- L’identità del soggetto che richiede il pagamento e la catena delle cessioni intervenute
- La documentazione idonea a provare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione
- La corrispondenza tra il credito reclamato e quello originario
- La persistenza di eccezioni relative al rapporto originario
- I termini per proporre opposizione, se è stato notificato un decreto ingiuntivo
Conclusione
Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste clienti e imprese in tutta Italia nelle controversie relative a cessione e cartolarizzazione dei crediti bancari, opposizione a decreti ingiuntivi, recupero crediti e tutela del debitore ceduto, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.
