Cos’è il pignoramento e quando può iniziare davvero

Il pignoramento è l’atto con cui si apre l’esecuzione forzata: da quel momento determinati beni o crediti del debitore vengono vincolati per soddisfare un credito rimasto insoluto. In concreto, il bene resta formalmente del debitore, ma non è più liberamente disponibile perché “agganciato” alla procedura esecutiva.

Non basta, però, un semplice ritardo nel pagamento. Per avviare un pignoramento servono due passaggi imprescindibili:

titolo esecutivo (ad es. sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, altri titoli previsti dalla legge);

atto di precetto, cioè l’intimazione formale a pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni.

Solo dopo l’inutile decorso del termine del precetto l’esecuzione può iniziare.

Titolo esecutivo → precetto → pignoramento: perché la sequenza conta (anche per contestare)

Questa sequenza non è burocrazia: è garanzia procedurale. In particolare, è decisivo ricordare che il precetto perde efficacia se l’esecuzione non viene iniziata entro 90 giorni dalla notifica: un pignoramento fondato su precetto “scaduto” espone a contestazioni.

Effetti immediati del pignoramento: cosa cambia dal giorno della notifica

Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento:

il debitore riceve l’ingiunzione di non sottrarre i beni/crediti alla garanzia;

gli atti dispositivi successivi (vendite, donazioni, cessioni) diventano inefficaci verso il creditore procedente e gli intervenuti: in sostanza, non “bloccano” l’azione esecutiva.

È un punto cruciale: intervenire tardi, “dopo che è partito il pignoramento”, spesso significa ridurre drasticamente i margini di manovra.

Le tre forme principali di pignoramento

L’esecuzione forzata può prendere tre strade, diverse per regole, tempi e impatto:

pignoramento mobiliare (beni mobili, in casa o in azienda);

pignoramento immobiliare (immobili, con possibile vendita forzata);

pignoramento presso terzi (crediti del debitore verso terzi: banca, datore di lavoro, INPS).

Oggi, per efficacia pratica, il pignoramento presso terzi è spesso lo strumento più usato.

Pignoramento presso terzi: banca e datore di lavoro

Nel pignoramento presso terzi l’atto viene notificato sia al debitore sia al terzo (es. banca o datore). Da quel momento il terzo deve:

“congelare” le somme nei limiti di legge;

rendere la dichiarazione sui rapporti con il debitore (fase decisiva per il giudice dell’esecuzione).

Attenzione: il blocco non equivale all’incasso immediato del creditore. L’assegnazione avviene con provvedimento del giudice, dopo verifiche su regolarità e limiti.

Stipendio: quanto si può pignorare

In via ordinaria, lo stipendio è pignorabile nei limiti di un quinto (regola generale). In presenza di concorso di cause e tipologie di credito, possono esserci cumuli, ma opera comunque un tetto massimo complessivo che evita un’aggressione sproporzionata.

Conto corrente: saldo, accrediti e soglia di protezione

Sul conto corrente occorre distinguere:

somme già presenti al momento del pignoramento;

accrediti successivi (stipendio/pensione dopo il pignoramento).

Per le somme derivanti da stipendio o pensione accreditate prima del pignoramento, l’art. 545 c.p.c. tutela una quota “fissa” impignorabile pari al triplo dell’assegno sociale.

Dato che per il 2026 l’assegno sociale è indicato in € 546,24 mensili, la soglia del triplo è pari a € 1.638,72 (546,24 × 3).
Sugli accrediti successivi, invece, tornano a operare i limiti ordinari (ad es. il quinto per retribuzioni/pensioni).

Pensione: minimo vitale e calcolo pratico

Per le pensioni, l’art. 545 c.p.c. prevede una tutela rafforzata: è impignorabile l’importo pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo comunque pari a € 1.000; solo l’eccedenza è pignorabile nei limiti previsti.

Con assegno sociale 2026 a € 546,24, il doppio è € 1.092,48 (546,24 × 2), quindi la soglia effettiva impignorabile è € 1.092,48 (perché superiore al minimo di € 1.000).

Pignoramento della casa: quando si arriva davvero alla vendita

Il pignoramento immobiliare può condurre alla vendita forzata, ma è una procedura lunga (stima, pubblicità, aste). Sul piano delle regole, va distinta la posizione:

creditori privati: non esiste una “immunità assoluta” della prima casa in termini generali;

riscossione tributaria: opera una disciplina speciale (D.P.R. 602/1973) e, al ricorrere di condizioni normative, l’espropriazione dell’unico immobile adibito a residenza è esclusa; la norma di riferimento è l’art. 76.

Pignoramento mobiliare: cosa può essere preso e cosa no

Nel pignoramento mobiliare la legge tutela beni essenziali e, in determinati casi, limita l’aggressione agli strumenti indispensabili per l’attività lavorativa. In più, opera la presunzione pratica: i beni nella casa del debitore si presumono suoi, salvo prova contraria “forte” (documenti con data certa).

Opposizioni e rimedi: cosa può fare il debitore (o il creditore) in concreto

Il pignoramento non è intoccabile. A seconda del vizio, possono rilevare:

opposizione all’esecuzione (quando si contesta il diritto di procedere: estinzione, prescrizione, inefficacia del titolo, ecc.);

opposizione agli atti esecutivi (vizi formali: notifiche, termini, contenuto degli atti);

conversione e riduzione del pignoramento, se ricorrono i presupposti.

Qui la tempestività è decisiva: dopo assegnazione delle somme o vendita dei beni, i margini di recupero si restringono drasticamente.

Conclusioni

Il pignoramento è uno strumento potentissimo, ma non può iniziare “a sorpresa”: richiede titolo esecutivo e precetto, ed è sottoposto a limiti rigorosi, soprattutto su stipendio, pensione e conto corrente. Comprendere bene cosa è pignorabile e cosa no, e verificare eventuali vizi o sforamenti dei limiti, spesso cambia l’esito.

Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa presta assistenza sia a debitori sia a creditori in materia di esecuzioni, pignoramenti e opposizioni, con verifica immediata di validità degli atti, limiti di pignorabilità e possibili soluzioni alternative.

FAQ (SEO)

Cos’è il pignoramento in parole semplici?
È l’atto che avvia l’esecuzione forzata e “blocca” beni o crediti del debitore per pagare un credito.

Il pignoramento può iniziare senza precetto?
No: serve titolo esecutivo e precetto valido (e non scaduto).

Quanto si può pignorare dallo stipendio?
Di regola, fino a un quinto, con limiti complessivi in caso di cumulo.

Sul conto corrente si blocca tutto?
No: per somme di stipendio/pensione già accreditate prima del pignoramento vale la tutela del triplo assegno sociale; per il 2026 è € 1.638,72.

La pensione è sempre pignorabile?
No: è impignorabile il doppio dell’assegno sociale (minimo € 1.000); per il 2026 la soglia è € 1.092,48.

 

© 2024 Avv. Mario Pio Contessa

P.I.: 04013761202

logo-footer