L’ordinanza n. 1674/2023 della Corte di Cassazione riguarda una controversia tra architetti per la presunta illegittima riproduzione di un progetto architettonico relativo alla trasformazione di un immobile da scuola in struttura alberghiera, con modifiche interne non irrilevanti.

La Corte d’Appello di Catania aveva escluso la tutela del progetto per mancanza di minimo requisito creativo, ritenendo l’elaborato privo di quella individualità necessaria per essere considerato opera dell’ingegno ai sensi della L. 633/1941.

La Suprema Corte ha annullato la decisione di merito, richiamando principi giurisprudenziali consolidati (tra cui Cass. civ., sez. I, 28/11/2011, n. 25173) secondo cui:

La creatività non coincide con novità assoluta o originalità totale: è sufficiente che il progetto porti una impronta personale e individuale, anche se minima, manifestata concretamente nell’elaborato.

Differenze formali parziali tra opere non escludono automaticamente il plagio: occorre valutare se le differenze riguardino gli elementi essenziali e caratterizzanti dell’opera protetta.

La Cassazione ha così rimesso la causa alla Corte d’Appello affinché riesamini la sussistenza del requisito creativo del progetto originario e la eventuale sussistenza di plagio, applicando i criteri giuridici richiamati.

La decisione ribadisce che anche progetti architettonici complessi possono essere tutelati come opere dell’ingegno ai fini del diritto d’autore, purché emerga un contributo creativo riconoscibile.

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